Sospesa la Caccia in tutta la Provincia di Bergamo
_Sport Hobby Articolo letto da 1.468 utenti - Pubblicato il 9 Novembre 2007E' di queste ore la notizia che è stata sospesa la caccia in tutto il territorio della provincia di bergamo a causa di un ricorso presentato dal WWF sul piano faunistico della provincia di bergamo. Il TAR di Brescia ha disposto la sospensione dell'attività venatoria nell'attesa di far chiarezza in merito ai contenuti del ricorso. Nelle prossime ore verrà divulgata la notizia dai media e saranno rese note le motivazioni del procedimento.
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2 Risposta a “Sospesa la Caccia in tutta la Provincia di Bergamo”
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Inserito il 12 Novembre 2007 alle ore 15:22 GMT+0100
Queste le motivazioni (tutte!!) per cui il WWF ha impugnato il Piano:
1. violazione di legge (art. 14, comma 1, L.R. 26/93); mancata audizione delle associazioni ambientaliste, violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 L. 241/90) per omessa motivazione e omessa controdeduzione alle osservazioni preliminari delle associazioni stesse;
2. violazione di legge (art. 11 L. 157/92 e art. 14, commi 1 e 3 g L.R. 26/93) ed eccesso di potere discendente da travisamento di fatto nonché contraddittorietà ed irrazionalità per erronea individuazione della Zona Alpi;
3. violazione di legge (art. 10 commi 3 e 4 L.157/92 e della L. 16.08.1993 n. 26) ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto per difettoso computo delle superfici sottoposte a tutela;
4. violazione di legge (art. 5 DPR 357/97 e deliberazione della Giunta Regionale n. VII/14106 del 8.08.2003 allegato C) per mancata previa valutazione di incidenza; violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento e mancata considerazione dei presupposti di fatto e diritto necessari alla realizzazione di una vera valutazione di incidenza ed approvazione di un mero simulacro;
5. violazione di legge (art. 11 comma 3 L. 394/91; delibera del 2.12.1996 del Comitato nazionale aree protette) per mancata previsione del divieto di caccia in tutti i SIC (siti di importanza comunitaria)e ZPS (zone di protezione speciale);
6. violazione di legge (art. 22 comma 3 L. 157/92 e dell’art. 44 comma 3 L.R. 26/93) ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per insufficiente protezione dei valichi montani;
7. violazione di legge (artt. 10, comma 7 lett. e) L. 157/1992 e artt. 14 e 21 L.R. 26/93);
Inserito il 12 Novembre 2007 alle ore 17:41 GMT+0100
Scusa Bianca , ma ho letto da qualche parte che la motivazione di sospensione si fondava su una decina di punti.
E’ vero? Le altre dove sono ?