parlamentoTesto assegnato in commissione. “In Europa incentivate le aperture dei casinò”. E' stato assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Finanze e Tesoro del Senato il disegno di legge presentato dal senatore della Lega Nord, Giacomo Stucchi, sull'istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme in . Il testo sarà anche sottoposto ai pareri delle Commissioni Giustizia, Bilancio e Industria, , Turismo. “L'istituzione delle case da gioco in Italia – si legge nella premessa del disegno di legge – è avvenuta mediante una serie di provvedimenti legislativi che, derogando alle norme incriminatrici del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni. Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.

Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il sopramenzionato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent. A questo proposito è interessante segnalare la procedura adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto del presidente del consiglio della regione, recante la data del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche. L'adozione di tale procedimento aveva creato qualche perples-sità circa la sua legittimità, poiché non esi-steva una normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione della casa da gioco valdostana. Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche in seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione autonoma a statuto speciale, avvenuta con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Infatti, l'attribuzione agli organi regionali, da parte delle norme statutarie, di una competenza legislativa esclusiva in materia turistico-alberghiera, non può considerarsi com-prensiva della facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione. Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in senso negativo dalla giuri-sprudenza che ha rilevato come il potere le-gislativo statale sia più volte intervenuto con provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si deduce l'implicito ricono-scimento della liceità dell'attività del casinò di Saint Vincent. (..)

“Se si procedesse ad un confronto con gli altri Paesi europei – nota Stucchi – risulterebbe evidente la disparità, sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace. Si ritiene che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha incentivato l'apertura di case da gioco in centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibro territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati. Sarebbe, anzi, auspicabile l'emanazione in tempi brevi di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo. È superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino – scrive Stucchi – è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, e che comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia. D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai mass media l'accesso al “guadagno facile”; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici dal gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi-pronostici, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, negli ultimi anni, subito un'accelerazione notevole, portando all'autorizzazione e al proliferare di nuove lotterie nazionali. La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco assumono un notevole rilievo per il , il quale, sotto il profilo economico, a causa delle limitate prospettive di sviluppo industriale e della stessa attività artigianale, una volta colonna portante dell'economia locale, attraversa una fase critica. L'apertura di una casa da gioco a San Pellegrino Terme aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche. Dal punto di vista turistico, San Pellegrino Terme, in , è una prestigiosa località termale, che è già stata sede, in passato, di una casa da gioco e che mantiene, oggi, tutti i titoli e le strutture per corrispondere alle necessità conseguenti all'esercizio di tale attività. Il casinò municipale di San Pellegrino Terme, pregevole opera in stile dell'inizio del 1900, di proprietà del comune, è ancora oggi una struttura perfettamente funzionante per manifestazioni turistiche, artistiche e culturali. La stazione termale e turistica di San Pellegrino Terme si trova ad una distanza conveniente dal capoluogo regionale, con il quale è ben collegata, tramite autostrada e in collegamento veloce. Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto federalista che oggi rappresenta l'elemento essenziale del dibattito politico, si confida in una sollecita disamina e approvazione del presente disegno di legge, già presentato alla Camera nelle passate legislature”. Dunque al primo articolo il disegno di legge prevede che “In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Lombardia su richiesta del sindaco del comune di San Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile”.

Agenzia Giornalistica Italiana

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