Negozi aperti non oltre le 22 e non oltre 13 ore giornaliere. Questa una delle regole contenute nella recente ordinanza del sindaco di Zogno relativamente alle attività commerciali di vendita sul territorio comunale. «Il provvedimento – spiega Patrizia Bettinelli, responsabile del servizio commercio al – riprende una normativa di carattere regionale, quindi stabilisce orari e giorni di apertura durante l'anno». Di fatto regolamenta una situazione, rispetto a orari e giorni di apertura, già in vigore, senza modificare quelle che sono state finora le abitudini dei negozianti. Il regolamento stabilisce che i negozi (sono esclusi dall'ordinanza i bar) possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle 7 alle 22 e comunque non oltre il limite giornaliero di 13 ore. In caso di particolari eventi o manifestazioni l'apertura potrà essere autorizzata dal Comune fino alle 24.

I negozi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita, inoltre, possono tenere aperto anche la domenica e nei giorni festivi (salvo il 1° gennaio, Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto, il 25 dicembre pomeriggio e il 26 dicembre), mentre quelli con superficie maggiore potranno restare aperti la prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, l'ultima domenica di maggio, agosto e novembre e nei giorni festivi di dicembre, più l'8, il 15 e il 22 novembre 2009.

Lo stesso regolamento vale per le attività artigianali con annessa vendita alimentare, tipo rosticcerie, gelaterie, pizzerie d'asporto che possono restare aperte dalle 7 alle 22. Infine viene consentita la vendita del pane nei giorni festivi, nel periodo da giugno a settembre, in deroga alla normativa regionale.

L'Eco di

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