Per quanto oggi possa sembrare inverosimile, c'è stato un tempo in cui i comuni, concedevano prestiti ai propri concittadini. Con le opportune e solide garanzie, naturalmente. Quando? Durante il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, durato fino all'arrivo delle truppe napoleoniche, dopo la rivoluzione francese. Poiché gli effetti di detti contratti, perdurano ancora oggi ed interessano quasi tutti comuni della , può essere interessante analizzare un caso reale, di contratto di livello, per metterne in evidenza i diversi aspetti.

Il contratto in esame è stato rogato il 19 ottobre del 1780, nello “Studio della casa parrocchiale” di San Pietro d'Orzio, comune autonomo fino al 1928, oggi frazione del comune di San Giovanni Bianco, dal notaio Astori Melchiore fu Giovanni di ed è conservato presso l'Archivio di Stato di Bergamo, nel faldone n. 8.162. I soggetti stipulanti sono: da una parte Gio(vanni) Antonio fu Giovanni Bonzio (Bonzi), della del Bosco, comune di San Pietro d'Orzio; e dall'altra parte il comune di San Pietro d'Orzio, rappresentato da Pietro fu Pietro Bonzio, Francesco fu Giuseppe Luiselli ed Agostino fu Gio(van) Maria Siboldi, sindaci del comune.

Il comune, in quel periodo, era amministrato da un console e cinque sindaci, in rappresentanza delle contrade del Bosco, del , della Portiera, di Orzio e di Palazzo. Gio. Antonio Bonzi, “a fine però solamente di formare l'infrascritto livello con traslazione di dominio e possesso ha fatto e fa libera vendita ed alienazione”, come si legge nell'atto, ai rappresentanti del comune, “d'una pezza di terra prativa e campiva” posta nella contrada del Bosco, in località Cornelli, di pertiche 1, tavole 16 e piedi 6. Considerato che una pertica equivaleva a mq. 662,30, la tavola era la 24ª parte di una pertica (mq. 27,59583) ed un piede era la dodicesima parte di una tavola, (mq. 2,299653) la superficie complessiva del terreno era di mq. 1.117,631. Lo stesso veniva ceduto per il prezzo complessivo di Lire 200 di moneta corrente, pari a Lire 0,17895 al mq.

Il prezzo pattuito viene corrisposto nelle seguenti valute:

Filippi di nuovo conio di Lire 9 n. 11 L 99:
Un Giliatto da 3 a Lire 21:10 L. 64:10
Un Zecchino L. 21:
Moneta L. 15:10

Per comprendere il risultato della somma, bisogna tener conto che la lira era composta da 20 soldi ed il soldo era composto da 12 denari. Con lo stesso atto il terreno veniva concesso al venditore, a titolo di “Livello francabile all'uso veneto”, per la durata di anni tre, “A ben tener, migliorare e non deteriorare” dietro il pagamento, a detto comune, di Lire otto ogni anno. Naturalmente al Bonzi veniva riconosciuto il diritto di affrancare il terreno venduto, allo scadere di ogni triennio, dietro il pagamento del capitale di Lire duecento, dandone comunicazione con un preavviso di due mesi. In caso di controversie veniva riconosciuto che si doveva decidere alla veneziana e presso un giudice veneziano.

“Inoltre, per magior cauzione della sud.a Sp.le comunità di San Pietro d'Orzio, quivi personalmente costituito anco il Sig. Pasqualino q.m Pietro Boffelli del med.mo luogo di S. Pietro d'Orzio, d'età certa spontaneamente, e di certa scienza 'animo suo sapendo non essere, ma volendo essere tenuto, ed espressamente obbligato a richiesta di detto D.no Gio. Antonio Bonzio ed a stipulazione di detti S.ri Sindici a laudato e lauda il pred.o livello per buono cauto, e sicuro costituendosi Pieggio e sicurtà simul principaliter, et in solidum con detto Bonzio per l'adempimento personale di tutte le sudette cose, sotto cadauna le prenominate obbligazioni …”. In sostanza Pasqualino Boffelli garantisce in tutto e per tutto gli impegni assunti da Giovan Antonio Bonzi.

Per completare l'esame del contratto, è opportuno sottolineare che la somma concordata in otto lire, da pagare annualmente, corrisponde a quello che oggi chiameremmo gli interessi dovuti sul capitale concesso in prestito, di Lire 200, pari quindi al 4% annuale. A garanzia del prestito, il comune acquisiva, in sostanza, la proprietà del terreno, poi concesso a livello. I contratti di livello, stipulati con la stessa formula, sono rintracciabili a centinaia, in tutti i comuni della Valle Brembana, indice del frequente ricorso da parte dei cittadini a questa forma di finanziamento. La legislazione successiva all'unità d'Italia, dimentica il contratto di livello che non è contemplato dal Codice Feliciano del 1865 e dal Codice Civile successivo.

Gli assegnatari livellari non pagano più i canoni dovuti diventando di fatto i proprietari dei terreni. Lo Stato provvide ad eliminare questo contratto dal Demanio Pubblico, per antieconomicità, nel 1974 con la legge n. 16 del 29.1.1974 “Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille”. Resta da sottolineare come, ancora oggi, nel catasto terreni dei vari comuni, per tantissimi mappali, si riscontra la dicitura “Livellario del comune di…” anche se ormai non ha alcun effetto pratico.

Vincenzo Rombolà
tratto da Quaderni Brembani 8, Centro Storico Culturale Valle Brembana